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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.34. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
5.34.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle sole concessioni di cui al comma 1 che siano state originariamente assentite a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, a condizione che la percentuale di affidamento di appalti a terzi rispetto al valore globale di appalti e servizi oggetto della concessione non sia stata uno degli elementi assunti per l'individuazione del concessionario. I concessionari che rientrano nelle condizioni di cui al precedente capoverso possono eseguire direttamente tutti i lavori e/o servizi previsti in concessione ovvero attraverso società controllate o collegate, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, a condizione che effettuino un ribasso del 15 per cento sui corrispettivi previsti nell'elenco prezzi relativo alla convenzione d'esercizio.