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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
5.1.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La stipula dell'atto aggiuntivo o della convenzione unitaria è subordinata alla verifica dell'effettiva realizzazione degli investimenti previsti dalle concessioni in essere;

  Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: per il mantenimento, con le seguenti: per il conseguimento, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il piano economico-finanziario e l'atto aggiuntivo o la convenzione unitaria sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimersi entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito anche al fine di rendere trasparenti e verificabili il rispetto delle condizioni contrattuali tra concedente e concessionarie;

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Qualora l'atto aggiuntivo o la convenzione unitaria prevedano per la realizzazione degli investimenti sulla rete autostradale la possibilità di un incremento delle tariffe, devono altresì stabilire, in modo specifico, l'incremento massimo ammesso, l'ammontare della spesa da finanziare, le esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, fissando altresì il periodo massimo di applicazione della maggiorazione tariffaria, nonché, nel caso di mancato avvio delle opere entro due anni dall'applicazione della maggiorazione l'obbligo dei concessionari alla restituzione di tale maggiorazione, mediante applicazione di una riduzione tariffaria per un periodo equivalente.