Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Misure finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche da parte degli Enti locali sciolti a seguito di infiltrazioni e/o condizionamento da parte della criminalità organizzata).
1. Le eventuali economie a valere sullo stanziamento a favore delle fusioni di comuni di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono destinate, per il triennio 2014-2016, alle finalità di cui all'articolo 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.