Dopo l'articolo 42 è aggiunto il seguente:
Art. 42-bis.
«I termini per la richiesta di ammissione al finanziamento cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono fissati in 30 mesi, dalla sottoscrizione degli accordi di programma, per gli accordi di programma di edilizia sanitaria sottoscritti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Sono conseguentemente fissati in 36 mesi, dalla sottoscrizione degli accori di programma, i termini relativi agli interventi per i quali la domanda ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento ai sensi del medesimo articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».