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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.75. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
4.75.
inammissibile

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito con la legge 2 luglio 2004, n. 164, sono aggiunti i seguenti commi:
  2-ter. Al fine di assicurare la piena fruibilità degli interventi di cui al comma 1, la regione Emilia Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma adottano i necessari provvedimenti finalizzati a consentire l'utilizzo stabile del Ponte di Parma denominato «Nuovo Ponte Nord», attraverso l'insediamento di attività di interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana, anche in deroga alla pianificazione vigente. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e straordinaria nella considerazione che trattasi di intervento connesso alla funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.
  2-quater. I costi per l'utilizzo di cui al comma 2-ter gravano sull'ente incaricato della gestione e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.