Dopo il comma 9, inserire il seguente:
10. In deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2014, n. 147, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai comuni successivamente al 10 settembre e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2014.