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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.23. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
4.23.
inammissibile

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  10. Agli enti locali della provincia dell'Aquila, in qualità di soggetti responsabili della realizzazione di impianti fotovoltaici, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la soluzione tecnica minima generale (S.T.M.G.) di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 23 luglio 2008, n. 99, continuano ad applicarsi, anche in deroga a quanto enunciato nel comma 2 dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 2010, n. 197, le condizioni previste per gli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, comma 173 della legge 28 dicembre 2007, n. 244, nonché le tariffe incentivanti previste per gli impianti entranti in esercizio entro il 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2007, n. 45.