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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.11. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2014  [ apri ]
4.11.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
  «3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche di cui al comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
  8-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza abitativa alla popolazione e in particolare il sostegno dei nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2010 n. 3870 e all'articolo 27 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010 n. 3917, possono essere prorogati, in relazione alle effettive esigenze fino all'anno 2016, entro il tetto di spesa annuo di euro 900.000 per l'anno 2015 e euro 300.000 per l'anno 2016, fermo restando l'erogazione delle somme nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio.
  8-quater. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto Case e MAP sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'Edilizia Residenziale Pubblica, Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi.

  La manutenzione straordinaria degli alloggi del progetto C.A.S.E e dei M.A.P. è effettuato dai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi, nei limiti delle risorse disponibili stanziate per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, e assegnate a tale finalità con delibera CIPE, nell'ambito delle risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici Speciali per la ricostruzione e su proposta del Coordinatore della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o giugno 2014.
  8-sexies. In fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei Comuni e degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a provvedere sulle domande disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3790 del 9 luglio 2009, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013, il commissario ad acta, nominato dall'Autorità giudiziaria, è tenuto a rispettare l'ordine di priorità nell'erogazione dei contributi predisposto dai Comuni in conformità ai vincoli della pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della assunzione a protocollo delle richieste di contributo.
  8-septies. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma, decorre dalla data in cui l'ufficio, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare i 180 giorni.
  8-octies. Per ultimare le attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione, sono a carico delle Amministrazioni competenti che li gestiscono in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e con particolare riferimento al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 63 e al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152/2006. Le stesse pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad avvalersi dei siti di deposito temporaneo autorizzati e localizzati in uno dei Comuni del Cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del rifiuto.
  8-novies. Le Pubbliche Amministrazioni vigilano affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino la demolizione selettiva e/o la raccolta selettiva per raggruppare i materiali di cui al comma precedente in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152/2006, e, infine, procedano al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati.
  8-decies. Gli Uffici Speciali di cui all'articolo 67-ter, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, si occupano anche del monitoraggio delle macerie. A questo fine, per garantire la tracciabilità dei materiali di cui al comma 1 e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità che verranno definite con provvedimenti dei Responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra, comporta la revoca dei finanziamenti, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.
  8-undecies. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la Provincia dell'Aquila e con il Comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero Ambiente ed il Comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone – Paganica – Comune dell'Aquila, i materiali classificati con codice CER 200399, vengono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava ex Teges. Il termine di autorizzazione per l'esercizio del detto impianto, fissato dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009, è prorogato fino all'esaurimento della sua capacità.
  8-duodecies. Nell'ambito delle risorse destinate alla ricostruzione privata una quota fino ad un massimo dell'1 per cento delle suddette risorse, confluisce in un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1o giugno 2014.
  8-terdecies. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma, le risorse del fondo possono essere utilizzate, per provvedere ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, in qualunque forma resi, degli enti locali e degli uffici statali istituzionalmente preposti alle attività della ricostruzione, anche in deroga ai limiti assunzionali vigenti.
  8-quaterdecies. Tale fabbisogno è definito sulla base di un programma di assistenza tecnica, con cadenza biennale, posto in essere, su proposta degli enti locali e degli uffici interessati, dalla Presidenza del consiglio dei Ministri.
  8-quinquiesdecies. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Gli Uffici speciali si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del Regio Decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611.».