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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.05. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
4.05.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure di semplificazione in materia di espropri).

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, il comma 3 è sostituito con il seguente:
  «3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della stima peritale ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».

  2. All'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole «l'autorità espropriale» aggiungere le seguenti: «nei 30 giorni successivi dal ricevimento della comunicazione,».
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 26, comma 10 aggiungere infine il seguente periodo: «In caso di opposizione dell'ente espropriarne alla stima determinata dalla tema tecnica o dalla Commissione provinciale espropri e di accettazione della stima stessa da parte del proprietario, l'espropriante corrisponderà al proprietario a titolo di anticipazione, la metà della somma determinata. Detta norma trova applicazione anche nei procedimenti in corso.»
   b) all'articolo 27, il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità espropriale, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese di perizia, autorizza il pagamento dell'indennità ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti relativamente alla parte non pagata ai sensi del comma 10 dell'articolo 26.».

  4. All'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole: «ha ordinato il pagamento» inserire le seguenti: «che a sua volta deve intervenire entro 60 giorni dall'accettazione del proprietario,».