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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
4.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure di semplificazione in materia di espropri).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 26, comma 10 aggiungere infine il seguente periodo: «In caso di opposizione dell'ente espropriante alla stima determinata dalla terna tecnica o dalla Commissione provinciale espropri e di accettazione della stima stessa da parte del proprietario, l'espropriante corrisponderà al proprietario a titolo di anticipazione, la metà della somma determinata.», detta norma trova applicazione anche nei procedimenti in corso;
   b) all'articolo 27, il comma 2 è sostituito con il seguente:
  «2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autorità espropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione e pagamento delle spese di perizia, autorizza il pagamento dell'indennità ovvero ne ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti relativamente alla parte non pagata ai sensi del comma 10 dell'articolo 26.».