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Legislatura XVII

Proposta emendativa 38.91. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2014  [ apri ]
38.91.(nuova formulazione)
approvato

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al punto 7) dell'Allegato 11 alla Parte n, dopo le parole: «coltivazione di idrocarburi» sono inserite le seguenti: «sulla terraferma e»; b) Alla lettera v) dell'Allegato W alla Parte II, sono soppresse le seguenti parole: «degli idrocarburi liquidi e gassosi»; c) Alla lettera I) dell'Allegato IV alla parte II, sono soppresse le seguenti parole: «, di petrolio, di gas naturale»; d) è abrogata la lettera g), punto 2 dell'Allegato IV alla Parte II;
   2) sostituire il comma 4 con il seguente:
  Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le Regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la Regione presso la quale è stato avviato il procedimento conclude lo stesso entro il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente tale termine, la Regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico. I conseguenti oneri di spesa istruttori rimangono a carico delle società proponenti e sono versati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.;
   3) al comma 5 sostituire le parole da «a seguito della quale» fino a «trenta anni da prorogare» con le seguenti: «a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni prorogabile»;
   4) al comma 6 sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
    a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse;
    c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate, alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio unico ai medesimi soggetti è subordinato alla presentazione di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste.
   5) al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I progetti di opere ed interventi relativi alle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi relativi ad un titolo concessorio unico di cui al comma 5 sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nel rispetto della normativa dell'Unione europea. La valutazione di impatto ambientale è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   6) dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vincolato ad una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.
  7) al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: «a norma del presente articolo».
  8) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «1 commi 5 e 6 si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ai procedimenti in corso. Il comma 4 si applica fatta salva l'opzione, da parte dell'istante, di proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la Regione, da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  9) sopprimere il comma 9;
  10) al comma 10, capoverso 1-bis., dopo le parole: «sentite le Regioni interessate, può autorizzare» inserire le seguenti: «previo espletamento della procedura di valutazione impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici».
  11) al comma 10, dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente: «1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modificazioni, dopo le parole: «Le Regioni» sono aggiunte le seguenti: «gli enti pubblici territoriali».
  12) al comma 11 aggiungere in fine le seguenti parole: «Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi».
  13) dopo il comma 11 aggiungere il seguente: 11-bis. 1. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene il rischio sismico e la prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato è vietata la ricerca e l'estrazione di shale gas e shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso.