Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Ai fini di una efficace applicazione delle disposizioni dei commi 1 a 4, l'operatore è tenuto ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi pena la revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva».