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Legislatura XVII

Proposta emendativa 36.29. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2014  [ apri ]
36.29.
approvato

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:
  17-bis. Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie per le attività di cui all'ultimo periodo del comma precedente, le somme versate nel secondo semestre dell'anno dal titolare unico o dal contitolare di ciascuna concessione devono essere riassegnate entro sessanta giorni e possono comunque essere utilizzate anche nel successivo esercizio finanziario.
  17-ter Le risorse versate entro il 30 ottobre di ogni esercizio finanziario dai soggetti proponenti le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 136 del 1999 e dell'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze al Capitolo 2701/P.G. 28 IdV 1.2. dello Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono utilizzabili anche nell'esercizio finanziario successivo per le spese di funzionamento e di istruttorie per le attività istituzionalmente svolte dalla competente Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Relatore