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Legislatura XVII

Proposta emendativa 36.07. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2014  [ apri ]
36.07.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Interventi a favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi).

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terra ferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli articoli 85, 90 e 91 del decreto legislativo n. 624 del 1996, sia rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate da destinare alle finalità del citato articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 è determinata dalla misura del trenta per cento di tali maggiori entrate e per dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto attuativo di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012, continua a trovare applicazione per le parti non modificate dal presente articolo.