All'articolo 3, comma 3, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: e finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro, a nuovi progetti di interventi, secondo le modalità indicate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, assegnando priorità alla:
a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché riduzione del rischio idrogeologico;
b) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
c) messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica.
Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di tali risorse i Comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti».