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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.7. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2014  [ apri ]
25.7.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) all'articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «degli articoli 21-quinquies e 21-novies» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo»;
   b-ter) all'articolo 21-quinquies, comma 1, le parole da: «Per sopravvenuti» fino a: «pubblico originario» sono sostituite dalle seguenti: «Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario»;
   b-quater) all'articolo 21-novies, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole: «articolo 21-octies» sono inserite le seguenti: «, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2,»;
2) È aggiunto in fine il seguente periodo: «Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo».