21.3.
Al comma 1, dopo le parole: di nuova costruzione, aggiungere le seguenti: invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Conseguentemente, al medesimo articolo:
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale:
a) per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori;
b) per l'acquisto della prima casa, in tal caso non si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni».
Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) l'unità immobiliare sia acquistata ed adibita dall'acquirente a prima casa entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione».