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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2014  [ apri ]
21.1.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per l'acquisto, effettuato dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari in questione;.