Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. 133, convertito, con all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. modificazioni:
a) il comma 2-quater è soppresso;
b) al comma 2-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In assenza della predetta individuazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.”;
c) al comma 2-sexies, nel primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il”, e la parola: “comunicano”, è sostituita da: “comunica”; dopo il secondo periodo è aggiunto in fine il seguente: “In assenza della predetta comunicazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.”».