Al comma 4, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
d) dopo il comma 20, è inserito il seguente comma 20-bis:
«1. Agli immobili oggetto di conferimenti o trasferimenti del patrimonio abitativo dell'istituto Nazionale di Previdenza Sociale, a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2014, continuano ad applicarsi le normative previste dai commi da 3 a 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410»;
e) al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, è prorogato al 31 dicembre 2013».