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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.38. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2014  [ apri ]
17.38.
approvato

  Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:
  p-bis) all'articolo 31, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione pecuniaria da 2000 a 20000 euro, fatte salve l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 ivi comprese le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, viene irrogata sempre nella misura massima.

  La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
  4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis sono di competenza comunale e vengono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e alla acquisizione e attrezzatura di aree a verde pubblico.
  4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.