All'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera c), numero 5) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “258 euro.” sono sostituite dalle seguenti: “1000 euro.”»;
2) alla lettera e), capoverso 1-bis, sopprimere la parola: «e di ristrutturazione urbanistica»;
3) alla lettera g):
3.1) sopprimere i numeri 1) e 2);
3.2) sostituire il numero 3) con i seguenti:
«3) al comma 4, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzarsi nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale o opere pubbliche.»;
3-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Con riferimento a quanto previsto al secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.»;
3.3) sostituire il numero 4) con il seguente:
«4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis.;
4) alla lettera h), numero 2, capoverso «4-bis, dopo le parole: “nuove costruzioni”, inserire le seguenti: “nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria”»;
5) alla lettera q), capoverso «Art. 28-bis (Permesso di costruire convenzionato):
4.1) Al comma 1, sopprimere le parole: “, sotto il controllo del comune”;
4.2) Al comma 2, dopo le parole: “La convenzione”, inserire le seguenti: “, approvata con delibera del Consiglio comunale,”;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le Regioni a statuto ordinario assicurano l'attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera c), numero 4) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».