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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.04. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2014  [ apri ]
17.04.
approvato

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Regolamento unico edilizio).

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:
  «1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m) della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi e comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
   b) all'articolo 24, comma 1, le parole: «igiene, salubrità» sono sostituite dalle seguenti: «conformità delle opere eseguite al progetto assentito».

ident. 17.017.