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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.07. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
16.07.
inammissibile

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure di semplificazione del settore omeopatico).

  1. Con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono individuate modalità semplificate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Conseguentemente, al fine di consentire l'applicazione delle misure di semplificazione di cui al precedente periodo, all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2018».