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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.06. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
16.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per la semplificazione in materia di controlli di conformità al tipo omologato).

  1. All'articolo 77 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. L'obbligo a carico del titolare dell'omologazione dei veicoli indicati all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, del controllo del processo produttivo e del prodotto, ai fini della conformità di produzione, nonché dell'accertamento della conformità del prodotto al tipo omologato, è assolto con la presentazione al Ministero delle infrastrutture e trasporti, della sola certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa – sistema di produzione e del prodotto – a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA)».