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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
16.01.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disciplina degli accessi su strade in gestione ANAS S.p.A.).

  1. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti:
  «23-bis. Per gli accessi esistenti su strade in gestione di ANAS S.p.A. alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dall'ANAS S.p.A. medesima, a decorrere dal 1o gennaio 2015 non è più dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies.
  23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 privi di autorizzazione, ANAS S.p.A. provvede, a seguito dell'istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
  23-quater. Le somme dovute e non corrisposte al 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data, sono ridotte nella misura del settanta per cento, a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione ovvero nella misura del quaranta per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il 28 febbraio 2015 i titolari di accessi inoltrano apposita istanza all'ANAS S.p.A., costituente anche rinuncia al contenzioso, da presentare secondo le modalità definite tramite circolare dell'ente gestore e da perfezionare entro i sessanta giorni successivi con il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata.
  23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014 è dovuta esclusivamente una somma ai fini del rilascio dell'autorizzazione da corrispondere all'ANAS S.p.A. in unica soluzione e determinata in base alle modalità ed ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 31 dicembre 2014.
  23-sexies. La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti di distributore carburanti annessi e agli accessi ad impianti carburanti.
  23-septies. Alle eventuali minori entrate di ANAS S.p.A. conseguenti all'attuazione dei commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies, si provvede nell'ambito delle risorse previste dal contratto di programma - parte servizi.
  23-octies. ANAS S.p.A. provvede, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi esistenti, autorizzati e non, sulle strade di propria competenza al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura degli accessi abusivi e ne trasmette gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».