Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:
Art. 15-bis.
(Criteri per la definizione della decorrenza dell'avvio degli investimenti agevolabili).
1. L'agevolazione di cui all'articolo 1, commi 271-279, della legge n. 296 del 2006 è applicabile anche per le opere in corso al 1o gennaio 2007, già iniziate in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.