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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.06. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
15.06.
riammesso

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno).

  1. Al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei Confidi aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sardegna e la Sicilia), è istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il «Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno», con una dotazione patrimoniale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, i cui contributi sono destinati a finanziare:
   a) il 60 per cento delle spese inerenti la definizione dei progetti di accorpamento e di fusione dei confidi;
   b) il 70 per cento delle spese derivanti dalla fornitura dei servizi di:
    1) potenziamento patrimoniale dei confidi;
    2) ampliamento dimensionale dei confidi;
    3) sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito del credito;
    4) informatizzazione gestionale;
    5) formazione professionale;
    6) marketing associativo;
    7) erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito;
    8) servizi di controllo di qualità e dei rischi.

  2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e sono finalizzati ad incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi la cui sede legale è individuata ai sensi del comma 1.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro per le politiche europee, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 1 e 2.
  4. Dal presente articolo discendono oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con quanto disposto dal successivo comma 5.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui, all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione.