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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
12.1.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Relativamente alla programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, il conseguimento da parte delle regioni degli obiettivi di spesa dei finanziamenti connessi previsti nei programmi operativi regionali (POR) è monitorato con cadenza almeno annuale dall'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) del dipartimento della ragioneria generale dello stato del Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dall'inizio del terzo anno della legislatura regionale, in caso di mancato conseguimento da parte della regione responsabile dell'attuazione dei POR per gli anni corrispondenti di almeno il 50 per cento degli obiettivi di spesa, risultante dal monitoraggio di cui al comma 1, il Presidente del consiglio dei ministri con proprio decreto, adottato d'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze, assegna alla regione un termine non superiore ad un anno per conseguire una spesa pari o superiore al 50 per cento dell'obiettivo assegnato. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo indicato dal decreto di cui al comma 2 costituisce grave violazione di legge da parte del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione. Per quanto concerne la mancata attuazione dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali europei e la sottoutilizzazione dei corrispondenti finanziamenti, relativamente alla programmazione 2007/2013 resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.