stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.03. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
11.03.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Determinazione della rendita catastale per gli immobili ad uso produttivo).

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge del 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse allo scopo di realizzare un unico bene complesso.
  2. Non si considerano strutturalmente connessi al suolo, allo scopo di realizzare un unico bene complesso e non concorrono pertanto alla determinazione della rendita catastale ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli impianti e i macchinari che – indipendentemente dal mezzo di unione con il quale siano connessi al suolo – sono suscettibili di essere separati dal suolo e ricollocati in luogo diverso conservando la propria funzione economica».