Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 31 della legge 11 agosto 2014, n. 125 rubricato «Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti», il comma 5 è così modificato:
1. Alla lettera a) le parole: «Tali operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le operazioni adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125»;
2. Alla lettera b), tra le parole: «per l'effettuazione delle operazioni» e «di cui al comma 7» sono inserite le seguenti: «adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo».