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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.36. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
10.36.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, numero 244, relativamente alla dismissione degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa Depositi e Prestiti SpA può stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti.
  2-ter. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito di citi al comma precedente, sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, previa parere della Conferenza Unificata di citi al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi.

ident. 10.33.