Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di rendere cantierabili nel breve termine opere di interesse pubblico nazionale o europeo nel settore ferroviario, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige il «Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria» con il quale individua, secondo criteri di convenienza economica per il sistema-Paese, le linee ferroviarie da ammodernare, anche tramite l'impiego dei fondi della Connecting Europe Facility, sia per il settore merci che per il trasporto passeggeri. Tale piano è redatto in collaborazione con le associazioni di categoria del settore e reso tempestivamente pubblico, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni.