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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.127. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2014  [ apri ]
1.127.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. Al fine di garantire l'ordinato procedere degli investimenti, le tariffe aeroportuali entrano in vigore nel termine di 120 giorni dall'apertura della procedura di consultazione. Per i Contratti di programma vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista in relazione sia al sistema di tariffazione sia alla consultazione, salvo il rispetto del predetto termine di 120 giorni.
  11-ter. In attuazione della direttiva 11 marzo 2009, n. 2009/12/CE, articoli 1, comma 5, e 11 comma 6, la procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto è sottoposta ai requisiti di ammissibilità di cui al predetto articolo 11, comma 6, lettere b) e c). La procedura è volta esclusivamente ad esaminare la motivazione addotta dal gestore e comunque non può essere promossa quando il disaccordo verte sui piani di investimenti come disciplinati dall'articolo 77, comma 5 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e sulle loro conseguenze tariffarie, né quando la decisione è stata fatta propria dall'Amministrazione competente, salvo restando gli ordinari rimedi di giurisdizione.
  11-quater. All'articolo 77 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 è aggiunto il seguente comma:
  5. I Piani degli investimenti aeroportuali da sottoporre alla consultazione con l'utenza ai sensi del precedente comma 2, lettera g) dovranno essere redatti in coerenza con gli altri strumenti di programmazione pluriennale oggetto di valutazione da parte degli uffici tecnici dell'ENAC nonché con gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della convenzione che disciplina l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto. L'ENAC, pertanto, approva, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione da parte del gestore, il Piano degli investimenti, il Piano della Qualità e della tutela ambientale – strumenti indispensabili per la definizione pluriennale delle tariffe – e il relativo monitoraggio annuale, che sono oggetto della procedura di consultazione con l'utenza aeroportuale a cui lo stesso Ente è tenuto a partecipare. L'ENAC approva, altresì, in via definitiva, entro trenta giorni dalla comunicazione, il piano degli investimenti ed il relativo ammontare di capitale da remunerare in tariffa ove siano pervenute proposte di modifica in esito alla consultazione con gli utenti.