Capoverso lettera b) sostituire il punto 3) con il seguente:
3) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. La Regione, ove si renda necessario, al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, può consentire l'affidamento del servizio idrico integrato in sub-ambiti territoriali, anche con una pluralità di soggetti, con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. In tal caso, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 149-bis, 151, 153, si applicano con riferimento al sub-ambito.