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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.6.55.46. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/10/2014  [ apri ]
0.6.55.46.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 93, comma 1, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 dopo le parole: «comunicazione elettronica» sono aggiunte le seguenti; «alcun onere, canone, tassa o indennizzo» e sono soppresse le parole: «oneri o canoni che non siano stabiliti per legge».
  5-ter. All'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica» sono soppresse le parole: «fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) e f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507».
  5-quater. Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo nei confronti di pubbliche amministrazioni, regioni, province, comuni ed enti, o società a partecipazione pubblica, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

em. 6.55.
ident. 0.6.55.45.