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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.35.125.8. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2014  [ apri ]
0.35.125.8.

  I commi 1, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
  1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale.
  6. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, non sussistono vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni.
  7. Nel caso in cui in impianti di incenerimento e di coincenerimento localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani e speciali prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura minima di 20 euro e quella massima di 40 euro, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extra regionale. Il contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.

  Conseguentemente sopprimere i commi 3, 4, 8, 9.

em. 35.125.