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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.35.125.28. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2014  [ apri ]
0.35.125.28.

  Al comma 7 le parole da: prodotti in altre regioni, fino a: tariffe di gestione dei rifiuti urbani sono sostituite dalle seguenti: alle regioni ove sono ubicati gli impianti, di cui al comma 1, viene riconosciuto un tributo di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuti urbani conferito e di 24 euro se prodotti in regioni In cui non è stato conseguito l'obiettivo di raccolta differenziata di cui all'articolo 205 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 152/2006.
  Il tributo è versato trimestralmente alla Regione sede dell'impianto e affluisce su un apposito fondo destinato alla prevenzione della produzione di rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata e ad interventi di bonifica ambientale che i Comuni devono sostenere in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152. Il 10 per cento del tributo è trasferito dalla regione al Comune sede dell'impianto ed il 5 per cento ai Comuni confinanti in proporzione alla loro popolazione ed è destinato dai medesimi al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.

em. 35.125.