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Legislatura XVII

Proposta emendativa 42.37. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2014  [ apri ]
42.37.
approvato

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  14-bis. Per l'anno 2014 al fine di consentire l'accelerazione delle procedure per l'intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità, le Regioni di riferimento di cui al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono quelle stabilite nella seduta del Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 dicembre 2013.
  14-ter. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari all'1,75 per cento».

Il Relatore