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Legislatura XVII

Proposta emendativa 38.015. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2014  [ apri ]
38.015.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 38 inserire il seguente

Art. 38-bis
(Misure per la valorizzazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale).

  1. Dopo l'articolo 1, comma 1 lettera a), punto 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge in data 9 agosto 2013, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» è aggiunto il punto 2-bis: «Operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, alle quali, in luogo del limite previsto dal comma 4, si applica la garanzia diretta del Fondo fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, per un plafond massimo ammissibile di cento milioni di euro annui, concessi su richiesta delle imprese beneficiarie a condizione che comprovino il rilascio del titolo concessorio.