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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.55. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2014  [ apri ]
3.55.
approvato

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Per il funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Frejus è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 8,8 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.
  12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis si provvede: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e a 7 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse previste all'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, che allo scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.