stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 28.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2014  [ apri ]
28.1.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di assicurare il mantenimento di livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo o la modifica di quelli vigenti. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti l'ENAC, al fine di garantire la massima accessibilità internazionale ed intercontinentale diretta rilascia, nel rispetto delle norme europee e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzazioni temporanee ai vettori che ne fanno richiesta, incluse le autorizzazioni per le quinte libertà per voli passeggeri e cargo la cui validità non può essere inferiore a 18 mesi eventualmente rinnovabili nelle more del perfezionamento dei relativi accordi bilaterali.