Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:
Art. 22-bis.
(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici).
1. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito dalla legge n. 116 del 2014, non si applicano agli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta legge, enti locali o scuole.