stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.2. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2014  [ apri ]
19.2.
approvato

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Nella definizione degli accordi di cui al presente articolo, anche nell'ambito di iniziative intraprese dalle Agenzie o Istituti per le locazioni comunque denominati, le parti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, sia in relazione ai contratti di cui all'articolo 2 comma 1, sia ai contratti di cui all'articolo 2 comma 3 e 5 della legge n. 431 del 1998.
  Il conduttore, con propria comunicazione, può avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale.
  Ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto è facoltà dei comuni riconoscere una aliquota Imu ridotta.