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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/10/2014  [ apri ]
16.01.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disciplina degli accessi su strade in gestione ANAS S.p.A.).

  1. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti:
  «23-bis. Per gli accessi esistenti su strade in gestione di ANAS S.p.A. alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dall'ANAS S.p.A. medesima, a decorrere dal 1o gennaio 2015 non è più dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies.
  23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 privi di autorizzazione, ANAS S.p.A. provvede, a seguito dell'istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
  23-quater. Le somme dovute e non corrisposte al 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data, sono ridotte nella misura del settanta per cento, a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione ovvero nella misura del quaranta per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali.Entro il 28 febbraio 2015 ANAS spa invia la richiesta di opzione ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni per il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata.
  23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014 è dovuta esclusivamente una somma ai fini del rilascio dell'autorizzazione da corrispondere all'ANAS S.p.A. in unica soluzione e determinata in base alle modalità ed ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 31 dicembre 2014.Tale somma non potrà superare l'importo del canone preesistente all'entrata in vigore della legge n. 449 del 1997, aggiornato agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
  23-sexies. La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti di distributore carburanti annessi e agli accessi ad impianti carburanti.
  23-septies. Alle eventuali minori entrate di ANAS S.p.A. conseguenti l'attuazione dei commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies, si provvede nell'ambito delle risorse previste dal Contratto di programma – parte servizi.
  23-octies. ANAS S.p.A. provvede, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi esistenti, autorizzati e non, sulle strade di propria competenza al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura degli accessi abusivi e ne trasmette gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».