Aggiungere, infine, il seguente periodo:
Su richiesta dei comuni che abbiano attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario il pagamento della sanzione di cui al primo periodo può essere reteizzato in dieci anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.