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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.55. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2014  [ apri ]
6.55.
approvato

  Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di comunicazioni elettroniche).

  1. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:
  «7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-sexies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi all'accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
   a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata;
   b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda Digitale Europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;
   c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:
    1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-septies;
    2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-septies;
    3) nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-septies. Il suddetto termine di completamento è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro. In questo caso i benefici di cui al comma 7-sexies sono estesi alla dichiarazione dei redditi ed alla determinazioni del calcolo dell'Irap relativi all'anno 2016.
   d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Il termine è di 3 anni in caso di investimenti superiori ai 50 milioni di euro.

  7-quater. Ai fini della presente normativa si intende per:
   a) rete a banda ultralarga a 30Mbits: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 30Mbits e di upload di almeno 3Mbits una determinata area;
   b) rete a banda ultralarga a 100Mbits: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 100Mbits e di upload di almeno 10Mbits su una determinata area;
   c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettività con la banda di cui alle sopraindicate lettere a) e b) e con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti (residenziali, pubblica amministrazione, imprese) di una determinata area geografica con un fattore di contemporaneità di almeno il 50 per cento della popolazione residente servita ed assicurando la copertura di tutti gli edifici scolastici dell'area interessata.

  7-quinquies. Sono ammessi a contributo tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui è possibile fornire il servizio di cui al punto c) del comma 7-quater), purché non ricadenti in aree nelle quali già sussistono idonee infrastrutture o vi sia già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga. Sono ammessi al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. Nella stessa area i benefici di cui all'articolo 7-sexies possono essere concessi solo ad un soggetto.
  7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  7-septies. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 gennaio 2015, per ottenere i benefici di cui al comma 7-sexies, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuarsi sul sito web del Ministero dello sviluppo economico. Sul sito web è inserita un'apposita sezione con la classificazione delle aree ai fini del Piano Strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi a 30Mbits e a 100Mbits. Nei casi di conflitto di prenotazione, ovverosia per tutte le aree in cui vi sia più di una prenotazione, d beneficio è riconosciuto all'operatore che presenta il progetto con una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio più elevati, corredati da soluzioni tecnologiche più evolute.
  Nei 3 mesi successivi alla prenotazione l'operatore deve, a pena di decadenza, trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla decisione C2012 n. 9833 della Commissione europea.
  Entro il 30 aprile 2015 il Mise pubblicherà l'insieme delle aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e le aree bianche rimanenti. Dopo il completamento dell'intervento l'operatore è tenuto ad inviare una comunicazione certificata del collaudo tecnico dell'intervento affinché l'amministrazione possa verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti e ha l'obbligo di mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo le determinazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
  Sia in fase di progettazione che di gestione il Ministero ha la facoltà di predisporre ogni tipologia di controllo si renda necessario per verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti.
  7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti condizioni, criteri, modalità operative e di controllo attuative dei commi da 7-ter a 7-septies, nonché il procedimento, analogo e congruente a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Il decreto definisce, altresì, le modalità atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito di imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, onde garantire il conseguimento delle finalità sottese al benefico concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 finale del 18 dicembre 2012».

  2. All'articolo 6, comma 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «ripristino del manto stradale» sono inserite le seguenti: «nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti»;
   b) dopo le parole: «banda larga e ultralarga», è soppressa la parola: «anche».

  3. All'articolo 87 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modificazioni, dopo l'articolo 87-bis è inserito il seguente:
  «Art. 87-ter.(Variazioni non sostanziali degli impianti). – 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1.5 metri quadrati, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli».

  4. In deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0.5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti dei citato decreto legislativo.
  5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «degli edifici come ambienti abitativi» sono soppresse e dopo le parole: «pertinenze esterne» sono aggiunte le seguenti: «con dimensioni abitabili».

Il Relatore