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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.06. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2014  [ apri ]
6.06.
approvato

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Creazione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture).

  1. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura delle infrastrutture presenti sul territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998. n. 281, stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, nonché le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo o aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti e dagli altri soggetti titolari o gestori di infrastrutture. I dati così ricavati devono essere resi disponibili in formato di dati di tipo aperto ed interoperabile, ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi entro e non oltre i 120 giorni successivi alla sua costituzione devono confluire nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture tutte le banche dati contenenti informazioni sulle infrastrutture sia di tipo nazionale che locale o comunque i dati ivi contenuti devono essere resi accessibili e compatibili con le regole tecniche del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.