Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Interventi a favore dei territori con insediamenti produttivi petroliferi).
1. All'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terra ferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli articoli 85, 90 e 91 del decreto legislativo n. 624 del 1996, sia rilasciata successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate da destinare alle finalità del citato articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 è determinata dalla misura del trenta per cento di tali maggiori entrate e per dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto attuativo di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012, continua a trovare applicazione per le parti non modificate dal presente articolo.