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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.125. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2629

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/10/2014  [ apri ]
35.125.

  Sostituire l'articolo 35 con il seguente:

Art. 35.
(Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio; Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore, e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.
  2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per Regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per la integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici individuati con CER 200108 per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio.
  3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, così come modificato con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria così come previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2010.
  4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4, del punto R1, dell'allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.
  6. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto ed il rifiuto; a tal fine sono adeguate le autorizzazioni integrate ambientali nei termini sopra stabiliti.
  7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di euro 20, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extraregionale. Il contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.
  8. I termini previsti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1, sono ridotto alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui.
  9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  10. Al comma 9-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono aggiunte le seguenti: «, anche avvalendosi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,».
  11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto in fine il seguente: periodo:
  «3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che devono essere avviati a smaltimento fuori dal territorio della Regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

  12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è abrogato;
   b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, del consiglio di amministrazione del Consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico»;
   c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità del contributo di cui al comma 10, lettera b).»;

  13. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del trenta per cento dei relativi importi.

Il Relatore